Art. 12.
(Detrazioni fiscali per i lavoratori dello spettacolo).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli artisti e ai tecnici professionisti dello spettacolo è consentita la deduzione dei costi e dell'IVA relativi al vitto, all'alloggio e ai viaggi per lo svolgimento della loro attività.